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I.I.S.P.T.C. "A.CASAGRANDE"-"F.CESI" –
Terni
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Diritti e Doveri dallo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del
24-06-98)
Art. 1 Vita della comunità
scolastica
La scuola è luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e
lo sviluppo della coscienza critica. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale, informata ai valori democratici, volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. Essa basa la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, sulla libertà di espressione,
di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone.
Art . 2 Diritti
- Lo
studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e
sia aperta alla pluralità delle idee.
- La
comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo
studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
- Lo
studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
- Gli
studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e
alla realizzazione di attività.
- La
scuola si impegna ad assicurare:
- un
ambiente favorevole alla crescita della persona;
- offerte
formative aggiuntive e integrative;
- iniziative concrete per il
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
- la
salubrità e la sicurezza degli ambienti;
- un’adeguata strumentazione
tecnologica;
- servizi
di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art.3 Doveri
Gli studenti sono tenuti
a:
- frequentare regolarmente i corsi e
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere
nei confronti del capo d’Istituto,dei docenti,del personale tutto della scuola e
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all’articolo 1;
- ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dai regolamenti
dei singoli istituti;
- ad
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli
studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola .
Art. 4
Disciplina
- I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica.
- Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In
nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le
sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
- Le
sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale .
- Il
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi infrazioni e per periodi non superiori ai
quindici giorni.
- Nei
periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con
i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Nei casi
in ci l’autorità giudiziaria i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia e dallo studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Art. 5.
Impugnazioni
- Per
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art.4 si applicano le disposizioni di
cui all’art.328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n.297.
- Contro
le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, nella scuola
media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro erogazione ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
- L’organo
di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in
merito all’applicazione del presente regolamento.
- Il
dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nel regolamento degli istituti.
La
decisione è assunta da un organo di garanzia composto da tre genitori e tre
docenti designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una
persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell’Amministrazione scolastica periferica.
Ar. 6. Disposizioni
finali
- I
regolamenti delle scuole e la carta dei servizi sono adottati o modificati
previa consultazione dei genitori.
- Del
presente regolamento viene consegnata una copia agli studenti all’atto
dell’iscrizione .
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