"I.I.S.P.T.C. "A.CASAGRANDE"-"F.CESI" – Terni"


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I.I.S.P.T.C. "A.CASAGRANDE"-"F.CESI" – Terni

Largo Paolucci 1/2- 05100 Terni – tel 0744201926 – tel 0744 201930

Piazzale Bosco n.3 - 05100 Terni – tel. 0744 404721 - fax 0744 402235

Diritti e Doveri dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del 24-06-98)

Art. 1 Vita della comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Essa basa la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone.

Art . 2 Diritti

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività.
  6. La scuola si impegna ad assicurare:
    1. un ambiente favorevole alla crescita della persona;
    2. offerte formative aggiuntive e integrative;
    3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
    4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
    5. un’adeguata strumentazione tecnologica;
    6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.3 Doveri
Gli studenti sono tenuti a:

  1. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
  2. ad avere nei confronti del capo d’Istituto,dei docenti,del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
  3. a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1;
  4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dai regolamenti dei singoli istituti;
  5. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola .

Art. 4 Disciplina

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  4. Le sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale .
  6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi infrazioni e per periodi non superiori ai quindici giorni.
  7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
  8. Nei casi in ci l’autorità giudiziaria i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia e dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Art. 5. Impugnazioni

  1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art.4 si applicano le disposizioni di cui all’art.328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n.297.
  2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro erogazione ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
  3. L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
  4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nel regolamento degli istituti.
    La decisione è assunta da un organo di garanzia composto da tre genitori e tre docenti designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica.

Ar. 6. Disposizioni finali

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi sono adottati o modificati previa consultazione dei genitori.
  2. Del presente regolamento viene consegnata una copia agli studenti all’atto dell’iscrizione .