"I.I.S.P.T.C. "A.CASAGRANDE"-"F.CESI" – Terni"


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I.I.S.P.T.C. "A.CASAGRANDE"-"F.CESI" – Terni

Largo Paolucci 1/2- 05100 Terni – tel 0744201926 – tel 0744 201930

 Piazzale Bosco n.3  - 05100 Terni –     tel. 0744 404721 -  fax 0744 402235       


REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO I : DIRITTI E DOVERI............................................................................................................................................................. 2

TITOLO II: REGOLAMENTO DISCIPLINARE................................................................................................................................. 5

TITOLO III: REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA.............................................................................................. 15

TITOLO IV : REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI............................................................................. 16

TITOLO V : REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE............................................ 18

TITOLO VI: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 133/96......................................................................... 20

TITOLO VII: REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI........................................................................... 21

TITOLO VIII : REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA.............................................................................................................. 22

TITOLO IX: REGOLAMENTO DEI LABORATORI INFORMATICI E LINGUISTICI.................................................... 23

TITOLO X : REGOLAMENTO DELLA PALESTRA.......................................................................................................................... 25

TITOLO XI : REGOLAMENTO DEI LABORATORI SCIENTIFICI......................................................................................... 26

TITOLO XII: REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SALA E CUCINA........................................................................... 27

TITOLO XIII: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI...................................................................................... 28

TITOLO XIV: STATUTO........................................................................................................................................................................... 31

TITOLO XV PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.............................................................................................. 40

TITOLO I : DIRITTI E DOVERI
DIRITTI

Art.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturale e religiosa di ciascuno. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo. (cfr.art2 c.8 DPR 21/11/07 n.235)

Art.2 L’I.I.S. "Casagrande-Cesi" è una Comunità scolastica orientata allo studente, indirizzata al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, della legalità. La comunità Scolastica fonda l’azione educativa sulla relazione prioritaria studente/famiglia-scuola. (cfr.art.2 c.2 DPR 21/11/07 n.235)

Art.3 Lo studente ha diritto ad essere inserito in un percorso di orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezza personale, senso di responsabilità, capacità di scelta tra gli indirizzi dell’Istituto o le proposte del territorio. Alla fine del curriculum lo studente, anche attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, ha la possibilità di accostare problematiche relative all’inserimento nel mondo del lavoro e viene informato sui percorsi universitari o sulle occasioni di formazione legate al territorio.(cfr.art2 c.1 DPR 235/07)

Art.4 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; ad essere informato sui criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche; a conoscere i criteri adottati per l’attribuzione dei crediti formativi. (cfr.art2 c.4 DPR 235/07)

Art.5 Ogni dato psicofisico e situazione familiare, riferiti allo studente e significativi nell’attività formativa, sono rilevati in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi del D.lgs. 196/03. (cfr.art2 c.2 DPR 235/07)

Art.6 Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola, ad esprimere pareri sulle attività formulate nel Piano dell’Offerta Formativa e a proporre attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi: a tal fine, nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte che sono comunicate alla Commissione paritetica incaricata della predisposizione del POF. (cfr.art2 c.1 DPR.235/07)

Art.7 Lo studente ha il diritto di conoscere le norme e procedure consolidate nell’attività scolastica e riceve, all’atto dell’iscrizione lo schema del Piano dell’offerta formativa e il Regolamento d’istituto.(cfr.art2 c.3 DPR.235/07)

DOVERI

Art. 8 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere diligentemente e assiduamente agli impegni di studio.

Art.9 Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi. Ognuno deve tenere un comportamento rispettoso e corretto. La disciplina e' affidata all'autocontrollo degli studenti, e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Preside. Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli Studenti dovranno autonomamente dimostrare la propria maturità personale rispettando gli spazi e le strutture messi loro a disposizione . (cfr.art3 c.2 DPR n.235/07)

Art.10 L’IIS "Casagrande-Cesi" è aperto agli studenti dalle ore 07.55 alle ore 14.00; per usufruire delle strutture dell’istituto in orario extrascolastico ed in periodi di pausa dell’attività didattica ci si attiene agli orari di apertura decisi dagli organi competenti. Per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita della medesima, valgono le norme seguenti:

  1. L’alunno deve essere presente in classe all’inizio delle lezioni.
  2. L’alunno, fino alle 8.10, è ammesso in classe su autorizzazione del docente della prima ora. Dopo le 8.10 il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, autorizzerà l’ingresso in aula fino alle 8.30. Dopo le 8.30 lo studente entrerà alla seconda ora. In ogni caso è richiesta la presentazione di eventuale documentazione e la giustificazione sul libretto, entro il giorno successivo, del genitore in caso di alunno minorenne, dello studente stesso, se maggiorenne. L’alunno, compreso il maggiorenne, superati otto ritardi a quadrimestre, pur se giustificati con l’apposito libretto, potrà essere ammesso alle lezioni solo se accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.
  3. L’alunno può entrare alla seconda ora per validi motivi (ad es. visite mediche) solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico e previa presentazione, entro il giorno successivo, della giustificazione sul libretto sottoscritta dal genitore per l’alunno minorenne, dallo studente stesso se maggiorenne. L’entrata all’inizio della terza ora di lezione può essere consentita solo in casi eccezionali, previa presentazione di idonea documentazione (maggiorenni); i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.
  4. L’alunno non può lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. Le uscite anticipate, di norma non concesse prima dell’inizio della penultima ora, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato solo per gravi e documentati motivi, previa richiesta scritta sul libretto personale dello studente maggiorenne. Lo studente minorenne può uscire in anticipo rispetto all’orario delle lezioni solo se prelevato personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
  5. Le assenze vanno giustificate con l’apposito libretto al rientro in classe. Se entro tre giorni l’alunno non ha giustificato l’assenza, il quarto giorno non è riammesso alle lezioni, fino a che non avrà prodotto la giustificazione.
  6. La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni e a tutte le attività deliberate dai Consigli di Classe (Stage, Alternanza Scuola-Lavoro, visite istruttive, corsi di formazione, ecc.)
  7. L’intervallo ha durata di dieci minuti.
  8. Nel corso delle lezioni lo studente può lasciare l’aula solo per breve tempo, con il permesso preventivo dell’insegnante responsabile.Al cambio dell’ora l’insegnante uscente non può autorizzare l’alunno a lasciare l’aula. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi, negli atri durante le lezioni.

Art.11 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all’interno dell’Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge. I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l’istituto. Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto di queste norme.

Art.12 E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell’intera comunità scolastica. Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.. (cfr.art3 c.5 DPR.235)

Art.13 Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda al regolamento di Disciplina. Si rinvia all’Organo di Garanzia la conciliazione delle conflittualità in merito all’attuazione e all’interpretazione del presente regolamento.

Art.14 L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali.

Art.15. Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati, e ne sono responsabili. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Art.16 In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente e ATA, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero o dell’assemblea sindacale con almeno un giorno di anticipo tramite comunicazione attraverso i propri figli.

TITOLO II: REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.17 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti a rispettare il patto educativo di corresponsabilità. Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Art.18 Le assenze, i ritardi, le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente segnala alle famiglie periodicamente i casi di assenze numerose o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore dei Consigli di classe.

Art.19 (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari sono intese in un’ottica correttiva e non punitiva. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

Art.20 (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione orale, il richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni e la non ammissione agli Esami di Stato. Le sanzioni sono sempre adeguatamente motivate, e vengono notificate allo studente interessato e alla sua famiglia. Nell’applicare le sanzioni si tiene conto anche delle note disciplinari riportate dai docenti nel registro di classe. Qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art.21 (Conversione delle sanzioni). L’organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, pulizie o attività presso istituzioni non profit. La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale d'ammonizione nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della presidenza. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica e la rinunzia all’appello.

Art.22 (Ammonizione e richiamo scritto). L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata, previo rapporto del personale dell’Istituto, dal Capo d’istituto, sentito il docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente. L’ammonizione è data in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, qualora lo studente accetti il rimprovero e riconosca l’infrazione. Il richiamo scritto, invece, può costituire l’avvio di un procedimento disciplinare, secondo le tabelle menzionate, e viene inserito nel fascicolo personale dello studente. L’ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all’organo di garanzia.

Art.23 (Sospensione, esclusione dallo scrutinio e/o non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi). La sospensione inferiore ai 15gg si applica in caso di "gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art 3 del DPR 235/07" (O.M. 3602 del 31/7/08); l’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe con la presenza delle componenti esterne; la sospensione superiore a 15 gg. si applica in caso di "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, (il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 gg) la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. …nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico"
(art.4
DPR 235/07, c.9 e 9bis); è di competenza del Consiglio d’istituto che, accertata la veridicità delle infrazioni, applica la sanzione della sospensione e rimanda al C.d.C la richiesta di voto in condotta inferiore alla sufficienza. Ogni sanzione disciplinare di sospensione dovrà "specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione medesima" (O.M. 3602 del 31/7/08-E)
Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare o i suoi genitori, questi sono esonerati e lo studente sanzionato decade dall’esercizio della funzione di rappresentante di classe o d’istituto.
Art.24 (Attribuzione di voto di condotta inferiore alla sufficienza) L’insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporta la non ammissione alla frequenza dell’anno successivo o agli esami di Stato.

Il 5 in condotta sarà attribuito dal Consiglio di Classe all’alunno
(
DPR 122/09, art.7 c 2 e 3)

  1. "cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art.4, c1 del DPR 249 e successive modificazioni (allegato al presente regolamento)" e
  2. "al quale si possa attribuire la responsabilità"…"dei comportamenti
    • previsti dai c 9 e 9bis art.4 DPR 249 e successive modificazioni (DPR 235/07)
    • che violino i doveri di cui ai c 1,2,5 art.3 DPR 249 e successive modificazioni (DPR 235/07)

(la Tabella C esemplifica i criteri che saranno seguiti in tutto o nella maggior parte nell’assegnazione del voto di condotta). La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi deve essere motivata con riferimento ai casi di cui sopra e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Art.25 (Procedimento). Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni superiori al richiamo scritto, inizia con la contestazione scritta dell’infrazione allo studente, comunicata per opportuna conoscenza alla famiglia dello stesso, con l’avviso della facoltà di presentare per iscritto, entro i successivi 5 giorni, le proprie ragioni a difesa , la richiesta di essere sentito personalmente e la proposta di sostituzione dell’eventuale sanzione con un’attività utile alla comunità scolastica. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente, del Consiglio di classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, eventualmente assistito dal legale rappresentante; possono essere sentiti nel corso della discussione i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, anche in contraddittorio. La votazione relativa all’irrogazione della sanzione, a cui lo studente non può assistere, avviene a scrutinio palese; nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente. Il provvedimento sanzionatorio deve essere adottato entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei 5 giorni sopra menzionati. L’organo competente ad irrogare le sanzioni provvede alle stesse e, in caso di danni materiali, le integra con l’obbligo del versamento di un contributo proporzionato alla gravità e consistenza del danno. Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato per iscritto allo studente ed ai suoi genitori e deve contenere l’indicazione del tipo di sanzione inflitta. Nel caso di allontanamento dalla scuola, deve contenere anche le date del termine iniziale e di quello finale della sanzione e, qualora la sua durata sia superiore ai 5 giorni, il Consiglio di Classe in coordinamento con la famiglia dello studente promuove un percorso di natura rieducativa mirato al reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Va sottolineato che il cambiamento di scuola dello studente non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Il provvedimento deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa e, nel caso dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente durante l’anno scolastico. Se l’infrazione è commessa durante la sessione d’esame, il potere di irrogare sanzioni disciplinari spetta alla Commissione esaminatrice che potrà applicarle anche ai candidati esterni

Art.26 (Impugnazioni e organo di garanzia) (art5 cc.1-7 DPR 21/11/07 n.235) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei successivi 10 giorni. Copia del ricorso va inviata all’organo che ha inflitto la sanzione, avvisandolo che può presentare una memoria scritta. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

2. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, ha competenza a decidere in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni allo Statuto, anche contenute nel Regolamento d’Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato; l’organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Art.27 (Patto educativo di corresponsabilità) (art5-bis cc.1-3 DPR 21/11/07 n.235)

1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in essere opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, e crea le condizioni per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

TABELLA A

MANCANZE DISCIPLINARI

SANZIONI

ORGANI COMPETENTI

1) L’irregolare frequenza dei corsi e la reiterazione dei ritardi ingiustificati e le assenze ingiustificate

-ammonizione orale

- richiamo scritto

- articolo 16 del regolamento d’Istituto

- DS

- Doc/DS

- DS

2) Il comportamento disattento e disinteressato durante le attività scolastiche e il disturbo del regolare svolgimento delle stesse

-ammonizione orale

- richiamo scritto

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 5 giorni

- DS

- Doc/DS

- CdC

3) L’uso in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati

- Deposito temporaneo in vicepresidenza del cellulare o di altri dispositivi, che saranno riconsegnati ai genitori

- Doc

- DS

3)bis Il reiterato uso in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati, o quando l’uso comporta violazione della privacy

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 5 giorni

- CdC

4) Il rifiuto ingiustificato di partecipare alle attività scolastiche e l’allontanamento non autorizzato dall’aula, dall’Istituto o da qualunque luogo ove si svolgano attività organizzate dalla scuola

5) La non corretta e negligente utilizzazione delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici

- richiamo scritto

- attività di natura sociale, culturale, di volontariato in strutture esterne o nell’ambito scolastico (produzione di elaborati, attività di ricerca, di segreteria, di pulizia dei locali della scuola, frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale etc)

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

- Doc

- DS

- CdC

- CdC

6) La mancanza di rispetto e i comportamenti non corretti verso il capo d’istituto, i docenti, il personale non docente e gli altri studenti

7) La violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza previste dalle norme scolastiche

- richiamo scritto

- attività di natura sociale, culturale, di volontariato in strutture esterne o nell’ambito scolastico

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- Doc

- DS

- CdC

- CdC

- C Ist

8) I comportamenti violenti o di bullismo o atti, che offendono le diversità etniche, culturali, sessuali, psicofisiche e religiose delle persone tenuti nell’ambito delle attività scolastiche o, comunque, organizzate dalla Scuola

- attività di natura sociale, culturale, di volontariato in strutture esterne o nell’ambito scolastico

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- CdC

- CdC

- C Ist

8) bis I comportamenti violenti o di bullismo o atti, che offendono le diversità etniche, culturali, sessuali, psicofisiche e religiose delle persone tenuti nell’ambito delle attività scolastiche o, comunque, organizzate dalla Scuola reiterati o gravi, che integrano reati, che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o che creano una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone o gravi atti di violenza o tali da creare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico

-esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato

- C Ist

- C Ist

- C Ist

9) Il danneggiamento e l’imbrattamento del patrimonio scolastico o di terzi presso i quali vengano svolte attività inerenti al corso scolastico o verso i quali la scuola sia responsabile per il comportamento dei propri alunni

-attività di natura sociale, culturale, di volontariato in strutture esterne o nell’ambito scolastico

-allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

-allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- CdC

- CdC

- C Ist

10) La mancata restituzione e/o la sottrazione di beni appartenenti al patrimonio scolastico

-allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

-allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- allontanamento fino al termine dell’anno scolastico

-esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato

- C Ist

- C Ist

- C Ist

- C Ist

TABELLA B

VOTO DI CONDOTTA

INDICATORI

VOTO

Comportamento molto corretto, responsabile, attivo e costruttivo, piena consapevolezza e rispetto rigoroso dei tempi dell’impegno scolastico, frequenza assidua, rispetto puntuale dell’orario scolastico

10

Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso delle regole, piena consapevolezza dell’impegno scolastico, frequenza assidua, rispetto puntuale dell’orario scolastico

9

Comportamento corretto e rispettoso delle regole, frequenza regolare, rispetto dei propri doveri e dell’orario scolastico

8

Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle regole, carente nei propri doveri scolastici, frequenza non sempre regolare, frequenti ritardi/uscite anticipate/assenze strategiche; presenza di annotazioni sul registro di classe

7

Comportamento poco responsabile nell’osservanza delle regole, nel rispetto dei pari, dei docenti e delle figure che operano nella Scuola. Scarsa consapevolezza dei propri doveri scolastici. Presenza di più annotazioni sul registro di classe; provvedimenti del CdC fino a 15 gg. di sospensione

6

Presenza di precedente sanzione di sospensione comminata dal CdC. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana, creano pericolo per l’incolumità delle persone, evidenziano sistematico/reiterato rifiuto delle regole, grave o totale mancanza di rispetto verso i pari, i docenti, le figure che operano nella Scuola. Assenza di consapevolezza dei propri doveri scolastici. Presenza di comportamenti che prevedono l’irrogazione da parte del CdI di sanzioni oltre 5gg. di sospensione

5

TITOLO III: REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

Art.28 (Costituzione) E’ istituito l’organo di garanzia previsto all’art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Art.29 (Composizione) L’organo di garanzia è composto da un docente e un rappresentante del personale non docente, nominati dal Consiglio di Istituto; da un rappresentante degli studenti e dei genitori eletti nell’ambito della rispettiva componente; dura in carica tre anni. Per la componente studenti, possono far parte dell’organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio. Il Consiglio di Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.

Art.30 (Decadenze) Gli studenti che lasciano l’Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l’istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia irrogato un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l’elenco dei supplenti.

Art.31 (Competenze) L’organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull’applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, conformemente all’art.5 comma 3 dello statuto stesso. Svolge funzioni d’appello rispetto alla sanzione dell’ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.L’organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto. L’organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell’istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alla Commissione Regolamenti

TITOLO IV : REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art.32 (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica.

Art.33 (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297. previa comunicazione scritta contenente data, orario e ordine del giorno, al DS e/o al Consiglio di Istituto, almeno 5 giorni prima. L’utilizzo dei locali sarà concesso compatibilmente con le esigenze scolastiche e la salvaguardia delle persone e delle cose.

Art.34 (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell’Assemblea d’istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall’Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico e all’Organo di garanzia, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto. Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

Capo I – Assemblea di istituto

Art.35 (Partecipazione). La partecipazione all’Assemblea di Istituto è volontaria. Le modalità di svolgimento e di partecipazione verranno proposte dall’assemblea stessa e approvate dal Consiglio d’Istituto.

Art.36 (Convocazione). L’Assemblea d’Istituto è convocata, rispettando adeguata rotazione delle giornate, su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, che ha inizio a partire dal termine dell’intervallo di ricreazione.

Art.37 (Svolgimento). L’Assemblea di Istituto può articolarsi per classi parallele di biennio e di triennio o di indirizzo. Dello svolgimento dell’Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell’Assemblea. Non si svolgono assemblee nei mesi gi settembre e giugno.

Art.38 (Vigilanza). Alle assemblee hanno diritto di assistere gli insegnanti che lo desiderino e quelli indicati dal Dirigente Scolastico. Il DS o un suo delegato assiste all’assemblea e ha il potere di scioglierla qualora si configurino rischi per person

Capo II – Assemblee di classe

Art.39 (Convocazione e durata). L’Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe.
L’Assemblea di classe ha un durata massima di due ore mensili, collocate consecutivamente nella stessa giornata, rispettando adeguata rotazione di giorni e materie.

Art.40 (Procedura di convocazione). La richiesta di convocazione dell’Assemblea va presentata in Vicepresidenza almeno cinque giorni prima dello svolgimento. L’Assemblea può aver luogo solo se autorizzata con notazione sul registro di classe.

Art.41 (Verbale). Dell’Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art.42 (Sorveglianza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l’intervento della Presidenza per la sospensione dell’Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

TITOLO V : REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Capo I – Uscite di più giorni.

Art.43 (Uscite di più giorni) I Consigli di classe che ritengono opportuno realizzare un’uscita di più giorni, nell’ambito delle deliberazioni del Collegio dei Docenti, La Commissione presentano al Dirigente un progetto coerente con la programmazione didattico-educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. Il progetto, che dovrà essere inserito nel piano di lavoro formulato dai Consigli di Classe entro il mese di ottobre, si articola in tre fasi didattiche, da svolgersi prima, durante e dopo l’uscita.

Art.44 (Docenti accompagnatori) La scelta degli insegnanti accompagnatori, di competenza del Dirigente, sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un’area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto.

Art.45 (Classi partecipanti) Su indicazione del Collegio dei docenti le seguenti classi possono effettuare uscite di più giorni:

  • Biennio: max. 1 giorno;
  • Triennio 3^ e 4^ classi: max. 4/5 giorni;
  • Triennio 5^ classi: max. 5/6 giorni con 4/5 pernottamenti;
  • Progetto scuola-neve: max. 6 giorni con 5 pernottamenti per le classi del triennio 3^-4^-5^.

Art.46 (Partecipazione degli studenti) L’istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte tenendo presenti criteri di economicità non legati alla diminuzione della qualità dei servizi offerti. Gli studenti di ogni classe potranno scegliere l’itinerario più confacente alle proprie necessità tra quelli loro proposti dal Consiglio di classe. La classe potrà effettuare le uscite programmate soltanto se le adesioni raggiungono almeno i 2/3 dei frequentanti.

Art.47 (Costi). Al fine di consentire alle famiglie l’iniziativa meno gravosa dal punto di vista economico i Consigli di classe cercheranno di proporre itinerari paragonabili per efficacia formativa.

Capo II – Uscite a carattere culturale e sportivo.

Art.48 (Visite guidate). Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell’istituto. Ciascuna classe potrà effettuare visite guidate, previa adesione di almeno 2/3 degli studenti frequentanti. La visita guidata deve essere inserita nella progettazione del Consiglio di Classe. Il docente proponente curerà, sia la progettazione di dettaglio, su apposito modulo, che l’annotazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della visita, sul registro di classe. Il docente proponente dovrà anche, distribuire e raccogliere le necessarie autorizzazioni.

Art.49 (Programmazione didattica). La Commissione Viaggi d’istruzione, deliberata dal Collegio dei Docenti, nell’ambito della programmazione didattica dell’Istituto, propone progetti di viaggi d’istruzione, a cui i Consigli di Classe possono aderire progettando le attività all’interno del piano di lavoro della classe.

Art.50 (Casi d’urgenza). Nel caso di visite non programmabili all’inizio dell’anno scolastico, il docente proponente potrà presentare richiesta in qualsiasi momento dell’anno al consiglio di classe, che deciderà in merito.

Art.51 (Giustificazione delle assenze). Gli studenti che non parteciperanno all’uscita, essendosi regolarmente iscritti, dovranno giustificare l’assenza il giorno successivo sul libretto.

Capo III – Disposizioni comuni.

Art.52 (Numero di docenti accompagnatori). Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero degli studenti, orientativamente uno ogni quindici.

Art.53 (Organizzazione e assicurazione). Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L’organizzazione potrà essere curata o direttamente dall’istituto o tramite agenzia. E’ obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione per studenti e insegnanti contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti per chi ne fosse sprovvisto.

Art.54 (Orario di arrivo). L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori.

Art.55 (Consenso). Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell’Istituto il consenso dei genitori.

TITOLO VI: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 133/96

Art.56 (Utilizzo degli spazi).L’I.I.S. "Casagrande-Cesi" è scuola aperta in conformità alla direttiva ministeriale n.133/96, e del relativo regolamento attuativo. L’Istituto mette a disposizione, per un uso diligente, spazi, locali e attrezzature, compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza, per le finalità previste nella direttiva ministeriale.

Art.57 (Iniziative complementari e integrative). Le iniziative complementari e integrative di durata annuale devono essere presentate al Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico per la deliberazione da parte degli organi competenti. Proposte successive o estemporanee possono essere esaminate singolarmente con apposita delibera.

Art.58 (Attività di studio). Le attività di studio e approfondimento in orario scolastico richieste da gruppi di studenti possono svolgersi, sotto la sorveglianza del docente responsabile dell’attività, previa domanda al Dirigente Scolastico da consegnare con quarantotto ore di anticipo.

Art.59 (Iniziative promosse da Enti). Le iniziative promosse da Enti o Associazioni esterne sono disciplinate da apposita convenzione, in cui sono indicate le specifiche modalità di accesso, d’uso e di rilascio di spazi e attrezzature, con l’indicazione di un soggetto responsabile.

Art.60 (Disposizione finale). Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.

TITOLO VII: REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI

Capo I – Aule

Art.61 (Aule). Le aule devono contenere, per ragioni di sicurezza, i banchi in doppia fila in modo da facilitare l’esodo in caso di necessità e la pulizia del locale. I docenti della prima ora di lezione devono segnalare al Dirigente, per iscritto, eventuali casi di mancata o insufficiente pulizia. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che via via le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di buona manutenzione di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.
I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull’utilizzo dello spazio aula. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle classi durante le ore di lezione.

Art.62 (Uso di attrezzature). L’utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici. In casi di danneggiamento alle attrezzature permane il principio di responsabilità solidale dell’intera classe di cui al successivo articolo, qualora non sia individuabile un singolo responsabile. Nell’utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica, in quanto applicabili.

Art.63 (Danneggiamenti). Qualora si verifichi l’esistenza di guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. Se nelle aule si verifichino danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà dei danni collettivamente la classe che per ultima ha occupato l’aula.

Art.64 (Pianta della classe). E’ compito dei Consigli di Classe costruire la pianta dei banchi e dei posti di ogni classe, e per ogni aula occupata dalla classe.

Art.65 (Corridoi e atri). Il transito nei corridoi e negli atri deve avvenire ordinatamente, e senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, o comunque disturbo all’attività didattica nelle aule. L’accesso alle macchine erogatrici di cibi e bevande è limitato all’intervallo; pertanto, gli alunni devono astenersi dal chiedere di uscire per accedervi.

Capo II – Spazi comuni esterni

Art.66 (Spazi comuni esterni). Gli utenti della scuola debbono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono nelle aule contemporaneamente. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell’uso. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art.67 (Sorveglianza). L’utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.

TITOLO VIII : REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art.68 (Norme generali).La biblioteca è luogo finalizzato alla consultazione e al prestito dei testi, all’uso didattico con sussidi multimediali e di rete, allo studio individuale aperta alle componenti scolastiche dell’Istituto e al territorio.

All’inizio dell’anno scolastico viene designato il responsabile della biblioteca. L’orario di apertura sarà predisposto secondo un calendario comunicato agli alunni ed affisso nelle classi e potrà anche prevedere spazi pomeridiani.

Art. 69 (Utilizzo materiali). E’ possibile l’utilizzo di tutti i materiali presenti nella biblioteca: visionare cassette, CD-rom, test di autovalutazione, navigare in Internet, ascoltare CD audio, consultazione degli schedari e testi . Non è consentito fare chat, né utilizzare materiale proprio.

Art.70 (Salvataggi). E’ possibile salvare da Internet esclusivamente materiale didattico. L’utilizzo delle stampanti è consentito esclusivamente per scopi didattici.

Art. 71(Prestito materiale). Opere e riviste possono essere consultate liberamente nella biblioteca: per la consultazione dei libri è prevista la compilazione di una scheda di prenotazione. E’ possibile avere in prestito libri, riviste, opere di consultazioni, videocassette e CD provvedendo alla restituzione entro i tempi concessi dal personale in servizio. Gli utenti hanno l’obbligo di restituire il materiale integro e senza alcuna manomissione. Chi deteriora o smarrisce materiale della biblioteca è tenuto a restituirlo nella edizione più recente, o a risarcire il danno secondo valutazione di mercato.

Art.72 (Richieste nuovi acquisti). Gli insegnanti e gli alunni possono inoltrare richiesta di libri, abbonamenti, riviste, videocassette e CD consegnandola al responsabile della biblioteca per il visto di assenso.

TITOLO IX: REGOLAMENTO DEI LABORATORI INFORMATICI E LINGUISTICI

Art.73 (Responsabile del laboratorio e competenze degli assistenti tecnici). La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. Chi apre il laboratorio è obbligato a firmare il registro di presenza.
All’inizio dell’anno scolastico viene designato dal D.S.G.A. su proposta del Dirigente un docente responsabile, che coordina l’uso dei laboratori e sovrintende alle attività dell’assistente tecnico preposto a provvedere alla manutenzione ordinaria dei laboratori; cooperare con la responsabile per la predisposizione dei laboratori per particolari richieste; intervenire in caso di malfunzionamenti durante l’attività didattica; contattare l’assistenza tecnica per quanto di propria competenza; provvedere alla fornitura di materiale d’uso (cartucce, carta, ecc.).

Art. 74(Funzionamento dei laboratori: accesso di docenti e studenti ai laboratori). Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell’insegnante, devono: mantenere il posto assegnato per tutte le attività didattiche a meno di situazioni particolari prese in esame dal docente; usare le apparecchiature con attenzione evitando che le stesse possano subire danni o deterioramenti; rispettare le norme generali di sicurezza ed in particolare non avvicinarsi con i piedi ai cavi ed alle prese elettriche; mantenere le configurazioni della postazione, sfondi, screensaver, impostazioni del desktop, visualizzazioni di cartelle e non devono scaricare programmi da internet né provare a installare applicazioni; salvare i lavori su memory personali (cartella di classe, floppy disk, pen driver,..) e non sul desktop; non consumare merende all’interno del laboratorio e lasciarlo in ordine alla fine della lezione; lasciare le postazioni in ordine; firmare il registro di postazione annotando l’ora, l’insegnante o gli insegnanti con cui si trovano ed eventuali malfunzionamenti.
I docenti devono firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta lo utilizzino. Quando non è utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. I PC di tutti i laboratori sono configurati in base alle esigenze didattiche al fine di renderne efficiente l’uso: non sarà possibile caricare autonomamente nelle postazioni ulteriori software; nel caso dovessero sopravvenire ulteriori necessità o si evidenzino difficoltà nell’uso delle configurazioni esistenti gli insegnanti utilizzatori devono contattare la responsabile per valutarne le possibili soluzioni; ogni altro uso, sia personale che con gli alunni, in orario curricolare o extracurricolare, antimeridiano o pomeridiano, per la realizzazione di progetti e/o approfondimenti, deve essere firmato il registro presenze presente nel laboratorio; deve essere controllato con scrupolo che l’uso di ogni apparecchiatura da parte degli alunni sia corretto e che siano rispettate le norme generali di sicurezza regolamentate da apposita normativa; deve essere controllato che gli alunni firmino i registri di postazione annotando eventuali malfunzionamenti; deve essere controllato che ogni alunno mantenga sempre la stessa postazione assegnata, a meno di malfunzionamenti temporanei, registrandola su apposito registro di singola postazione; al verificarsi di malfunzionamenti, ciò deve essere segnalato per iscritto e consegnato all’ufficio tecnico informatico o al referente di area che, nei limiti della propria disponibilità provvederà a verificare le disfunzioni rilevate; deve essere rispettato l’orario d’uso curricolare; i laboratori non possono mai essere utilizzare al di fuori dell’orario curricolare senza firmare il registro di presenza;

Art. 75(Responsabilità per guasti). Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all’inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all’inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all’interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.
Art. 76(Comportamento in aula). E’ vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. E’ tassativamente vietato bere o mangiare all’interno del laboratorio. Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell’anno scolastico dal responsabile del laboratorio.
TITOLO X : REGOLAMENTO DELLA PALESTRA

Art. 77(Funzionamento della palestra). La cura e il buon funzionamento della palestra sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All’inizio dell’anno scolastico viene designato dal D.S.G.A., su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l’uso della palestra. Il responsabile della palestra integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

Art. 78(Utilizzo dei materiali). Ogni docente risponde al responsabile dell’uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione e cura direttamente l’uso degli attrezzi da parte degli alunni. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

Art. 79(Abbigliamento) Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all’uso in palestra. L’obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico. Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta). E’ assolutamente vietato l’uso di deodoranti e prodotti spray di qualsiasi tipo.E’ vietato bere e mangiare all’interno dalla palestra.

Art. 80(Custodia dei locali) Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, quindi l’Istituto non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti, che possono lasciare i propri effetti personali negli armadietti posti a loro disposizione o in consegna al docente.

Art. 81(Infortuni). In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante attività integrative pomeridiane che prevedano comunque la presenza di docenti di Educazione Fisica, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione dell’infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni.

Art. 82(Utilizzo della palestra fuori dall’orario scolastico). La palestra può essere concessa in uso, al di fuori degli spazi orari riservati all’Istituto, a Società sportive senza fine di lucro previa concessione da parte della Provincia e la stipula di una specifica convenzione d’uso che libera l’Istituto da ogni responsabilità per l’uso della palestra.

TITOLO XI : REGOLAMENTO DEI LABORATORI SCIENTIFICI

Art. 83(Funzionamento dei laboratori). La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All’inizio dell’anno scolastico viene designato dal D.S.G.A., su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l’uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell’assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l’aggiornamento inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

Art. 84(Pianta dell’aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell’aula con l’indicazione dei posti occupati dai propri studenti per l’anno scolastico corrente: ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

Art. 85(Accesso ai laboratori). Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, o dal responsabile, o dall’assistente tecnico, o comunque non al di fuori dagli orari previsti. I docenti che necessitano dell’aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo invece in qualunque momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. Qualora fossero disponibili sia lo spazio aula che il laboratorio, il docente che scelga di utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la data, l’ora e la classe occupante il laboratorio, apponendovi inoltre la propria firma.

Art. 86(Materiali, strumenti, e manutenzione dell’aula). Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall’assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall’aula senza informarne il responsabile o l’assistente tecnico.

Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all’aula al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell’acqua e del gas, se utilizzati, devono essere chiusi al termine dell’uso. E’ fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio, senza l’autorizzazione del docente presente in laboratorio.

Art. 87(Responsabilità per guasti). Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o all’aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all’inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all’interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art. 88(Comportamento in aula). E’ vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. E’ tassativamente vietato bere o mangiare all’interno del laboratorio.

TITOLO XII: REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SALA E CUCINA

Art. 89(Accesso ai laboratori). Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell’insegnante. Non è consentito transitare o sostare nei laboratori agli alunni e al personale non autorizzato. Nessun allievo può allontanarsi arbitrariamente dai laboratori o usare impropriamente le uscite di sicurezza. Durante la pausa per la ricreazione gli alunni devono essere autorizzati e vigilati dal personale docente e non docente e non possono sostare nello spazio antistante i laboratori prima e dopo l’orario delle lezioni.

Art. 90(Abbigliamento). Il personale di servizio, i docenti e gli alunni che svolgono attività di lavoro nei laboratori di sala/bar e cucina devono rispettare le norme igieniche dettate dal manuale di autocontrollo dell’HACCP. Durante le esercitazioni gli alunni devono indossare abbigliamento idoneo ed avere un aspetto curato, è vietato l’uso di anelli, collane e braccialetti. Nel laboratorio di cucina è vietato agli allievi l’uso di smalti e trucchi eccessivi, mentre gli stessi sono sconsigliati per il laboratorio di sala/bar.

Art. 91(Utilizzo delle attrezzature). Tutti i macchinari e le attrezzature in dotazione nei reparti e in office devono essere usati con la massima cura e secondo le relative norme d’istruzione. E’ fatto assoluto divieto agli allievi di manipolare e mettere in funzione un qualsiasi macchinario senza l’autorizzazione del docente o l’intervento dell’assistente tecnico. Ogni attrezzo ha una sua precisa collocazione, che deve essere rispettata. Le attrezzature richieste nella lezione alla fine della stessa saranno riprese in cura dall’assistente tecnico.

Art. 92(Custodia oggetti personali). E’ opportuno che ogni oggetto di valore venga custodito nelle apposite cassette di sicurezza; le chiavi delle stesse verranno riconsegnate al termine delle lezioni.

Art. 93(Responsabilità per guasti). Ogni alunno dovrà rispettare le cose altrui ed evitare di apportare danni alle pareti, suppellettili, ai servizi. Il responsabile di ogni danno sarà tenuto al relativo risarcimento.

TITOLO XIII: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art 94 (Disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali) La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni; deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso l’affissione all’albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nelle sedute dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’O.C. viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art 95 (Programmazione) Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art 96 (Coordinamento attività organi collegiali) Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art 97 (Elezioni contemporanee di organi di durata annuale) Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art 98 (Convocazione del consiglio di classe) Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Dirigente Scolastico.

Art 99 (Programmazione e coordinamento delle attività del consiglio di classe) Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.

Art 100 (Convocazione del collegio dei docenti) Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità dell’art. 4 terzultimo comma del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 e si riunisce ogni qualvolta debba deliberare nei casi rientranti nella sua competenza.

Art 101 (Prima convocazione del Consiglio d’istituto) La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli alunni e del personale ATA, da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. è’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportati al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.

Art 102 (Convocazione del consiglio d’istituto) Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Luogo, data e ora dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio d’Istituto sono resi pubblici mediante comunicazione scritta ai membri dello stesso e affissione all’albo.

Art 103 (Pubblicità delle sedute del consiglio d’istituto) Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio, previo accertamento del titolo di elettore, della capienza ed idoneità dei locali disponibili. Alle sedute del Consiglio d‘Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art 104 (Relazione annuale) La relazione annuale del Consiglio d’Istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall’art. 6 ultimo comma del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, è predisposta, nel mese di settembre di ogni anno, dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro il mese di ottobre e comunque, quando si dia luogo a rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dai membri del Consiglio d’ Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata dal Dirigente Scolastico al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

Art 105 (Pubblicità degli atti) La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31.3.1974 n. 416, deve avvenire mediante affissione della loro copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario, all’apposito Albo d’Istituto. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni, dalla relativa seduta. La copia della deliberazione, affissa all’albo, deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’Albo è consegnata al Dirigente Scolastico, dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art 106 (modalità di comunicazione con studenti e genitori) I docenti riceveranno i genitori nel corso dell’anno scolastico in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo le modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto. Incontri straordinari saranno convocati su indicazione della presidenza, del consiglio di classe, dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Art 107 (Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti) Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

  1. In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio
  2. richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 66 d3l D.P.R.31.5.1974 n. 417.
  3. Alla conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell’art. 58 del D.P.R.31.5.1974 n. 417
  4. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art 108 (Programmazione dell’attività degli organi collegiali e loro pubblicazione) Il calendario coordinato dalle sedute ordinarie degli OO.CC. è stabilito all’inizio di ogni anno scolastico e verrà pubblicato mediante affissione all’albo dell’Istituto e mediante comunicazione scritta ai membri degli stessi entro i due mesi successivi all’inizio dell’anno scolastico.

TITOLO XIV: STATUTO

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in G.U. n. 175 del 29 luglio 1998) con le modifiche apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in G.U. n. 293 del 18 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

  1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  5. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
  6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TITOLO XV

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (DPR 235/07 art.3 e Nota MIUR 3602/PO/08)

L’istituzione scolastica si impegna a:

  • rispettare la vita culturale e le convinzioni degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
  • sostenere un rapporto di relazione con la/il studentessa/e aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivarla/o all’apprendimento;
  • realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno);
  • comunicare alla famiglia l’andamento didattico e disciplinare (il rendimento dello studente, le assenze, i ritardi, e le sanzioni) attraverso comunicazioni orali, scritte, telefoniche e on-line allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
  • favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

  • Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
  • Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
  • Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
  • Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

I docenti si impegnano a:

  • Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli studenti, apprezzarne gli sforzi e la progressione nell’apprendimento; rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
  • Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
  • Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
  • Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
  • Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
  • Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
  • Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione e tre scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari;
  • Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
  • Essere puntuali alle lezioni, precisi negli adempimenti previsti dalla scuola;
  • Non usare mai in classe il cellulare;
  • Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
  • Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
  • Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

  • Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze in modo ordinato e pertinente; svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
  • osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti interni, in particolare la puntualità alle lezioni, la frequenza regolare, il rispetto del divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto e il rispetto del divieto d’uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione;
  • Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, chiedere di uscire solo in caso di necessità ed uno per volta;
  • Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della Scuola e dei propri compagni, usando un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vivono e operano;
  • Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola evitando di provocare danni a cose, persone e al patrimonio della Scuola; condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola;
  • Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui accettando il diverso da sé e impegnandosi a comprendere le ragioni del suo comportamento;
  • Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola;
  • Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
  • Favorire la comunicazione scuola/famiglia;

I genitori si impegnano a:

  • Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
  • Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
  • Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
  • Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
  • Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

Il personale non docente si impegna a:

  • Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
  • Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti);
  • Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
  • Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
  • Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

DISCIPLINA

Il genitore/affidatario/tutore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

    • le infrazioni disciplinari da parte del/la figlia/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
    • nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno;
    • il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.

Firme per accettazione del presente documento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL GENITORE LO/A STUDENTE/SSA