Cittadinanza e Costituzione: udienza alla Corte Costituzionale
Il giorno 27 aprile 2010 una rappresentanza degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Professionale e Tecnico Commerciale “A. Casagrande – F. Cesi” , nell’ambito del progetto d’istituto di CITTADINAZA E COSTITUZIONE hanno preso parte ad un’udienza presso la Corte Costituzionale .
Gli studenti hanno appreso che quando l’Assemblea costituente si accinse ad elaborare il testo della Costituzione della Repubblica italiana (approvato poi il 22 dicembre 1947, promulgato dal Capo dello Stato il 27 dicembre ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948), fece una scelta di fondo: attribuire alla nuova Costituzione una forza “superlegislativa”, così che le leggi “ordinarie” non potessero modificarla né derogare ad essa (per far ciò è necessario seguire uno speciale procedimento più complesso, previsto dall’articolo 138 della stessa Costituzione): così da attribuire ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e alle altre regole che assicurano l’equilibrio fra i poteri la massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento. A questa scelta la Costituente fece seguire coerentemente – anche se non tutte le forze politiche furono pienamente convinte, allora, di fronte a questa novità che a qualcuno sembrò una “bizzarria” – la previsione, fra le “Garanzie della Costituzione” (titolo VI della parte seconda), di una Corte costituzionale, con le funzioni, indicate nell’articolo 134, di giudicare: «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione», nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Le decisioni della Corte e gli atti che introducono i giudizi, sono tutti pubblicati ogni mercoledì in una serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Oggi le decisioni, le relazioni e altri documenti sono anche disponibili sul sito Internet della Corte, oltre che in pubblicazioni e supporti informatici specializzati.
E’ stato ricordato che quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una pronuncia di accoglimento, che dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, oppure con una pronuncia di rigetto, che dichiara la questione non fondata.
La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla (per esempio, perché il giudice non ha indicato il motivo per cui abbia rilevanza nel giudizio davanti a lui, ol’ha proposta in modo contraddittorio, o perché non riguarda una norma di legge; oppure, nel caso di ricorso diretto nelle controversie fra Stato e Regione, perché non è stato rispettato il termine per ricorrere, o mancano le indicazioni essenziali per individuare l’oggetto del ricorso). Altre volte non si perviene alla decisione, perché nel frattempo è intervenuta qualche novità legislativa, che potrebbe rendere inutile la pronuncia della Corte.
In tal caso, vengono restituiti gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, affinché questi valuti, nel nuovo contesto, se riproporre la questione.
Gli studenti hanno assistito alla discussione di alcuni ricorsi aventi ad oggetto le controversie costituzionali fra Regioni (Piemonte, Puglia, Calabria, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Liguria) e Stato centrale.
Nel caso di specie, il Governo nazionale ha presentato ricorso direttamente contro una legge regionale del Piemonte per violazione degli artt. 117, c 2°, 118, art. 5, e 3 della Carta costituzionale in materia di ambiente, in cui veniva esposto che la linea di demarcazionetra la competenza esclusiva dello Stato era data dalla conservazione dell’ambiente mentre la competenza concorrente della Regione doveva riguardare la fruizione del paesaggio.
Di appalti pubblici si è discusso nel ricorso contro la Regione Lombardia, che ha disciplinato con legge regionale la materia in modo difforme dal decreto legislativo del 2006 n. 163 prevedendo quale criterio di aggiudicazione solo quello della offerta economicamente più vantaggiosa e non anche quello del prezzo più basso.
Di pubblico impiego e di accesso alla carriera dirigenziale si è parlato nel ricorso contro la legge del Trentino Alto Adige che in deroga agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione stabilisce per l’accesso una deroga al concorso pubblico giustificata dalla conoscenza di tre lingue e da peculiarità di particolare delicatezza.
Studenti a Piazza Quirinale, sullo sfondo la Corte Costituzionale
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